Art. 4.
(Presidente).

      1. Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il presidente è scelto tra docenti universitari, ricercatori e laureati iscritti ad albi professionali e con elevata qualifica scientifica nelle materie di competenza dell'INRAF.
      2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'INRAF e ne dirige l'attività scientifica.
      3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.